Il 15 e 16 giugno è entrato in vigore il DM 59/2023, che detta l’operatività del RENTRI; il nuovo sistema di tracciabilità, così come i nuovi modelli di registro cronologico e formulario rifiuti.
Anche se è ancora presto per iscriversi al RENTRI e adottare i nuovi modelli, è importante avere un quadro, il più
chiaro possibile, dei nuovi adempimenti
Le iscrizioni sono calendarizzate per tipologia e dimensioni aziendali, a partire dal dicembre 2024. In via
progressiva, sono tenuti a iscriversi le seguenti 5 categorie di soggetti:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- produttori di rifiuti pericolosi
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi - consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi:
si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarieIn dettaglio, Le scadenze per l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell’articolo 13 del Regolamento:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti
gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (ex. imprese di autotrasporto che operano nel settore dei rifiuti): a
decorrere dal 18esimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi; - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal
24esimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi; - tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese (15
dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi.Nel momento in cui parte l’iscrizione, l’impresa è tenuta alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel
registro di carico e scarico.
Costi previsti
Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro, e un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il
primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese o enti.
Registri digitali
Con il Regolamento, sono pubblicate anche tutte le novità di tenuta del registro di carico e scarico, che a partire
dalla data di iscrizione deve essere tenuto in modalità digitale.
Sono inoltre pubblicati gli specifici formulari, sia per l’identificazione del rifiuto in modalità cartaceo sia per
quella digitale.
Tutte le istruzioni operative per le comunicazioni dei dati al RENTRI saranno contenute in specifici decreti
ministeriali.
Sarà nostra cura tenere aggiornati tutti i nostri clienti e fornire il corretto supporto riguardo tale tematica.
Il 6 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 che fornisce le istruzioni per effettuare l’accesso e l’iscrizione al RENTRI e i requisiti informatici per l’interoperabilità tra questo e i sistemi gestionali degli operatori.
Il Decreto disciplina
- Le modalità operative per assicurare latrasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- le istruzioni per l’accessoe l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- i requisiti informaticiper garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli
operatori; - le modalità di funzionamentodegli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per
l’assolvimento degli adempimenti previsti.
Le modalità operative sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto
destinatario.
Al momento non vengono forniti dettagli di tipo operativo che saranno contenuti in successivi decreti attuativi.